STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “AMICI DELLA STORIA” ASP DI PERGINE VALSUGANA

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “AMICI DELLA STORIA” ASP DI PERGINE VALSUGANA

ART. 1

È costituita l’Associazione Culturale denominata “Amici della Storia”, in sigla ASP.

ART. 2

L’Associazione ha sede in Palazzo Montel, a Pergine Valsugana (TN) in via Fabio Filzi, n. 2 ed ha durata a tempo indeterminato.

ART. 3 

L’Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, nel corso della vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte da legge.

ART. 4

L’Associazione ha come scopo statutario quello di raccogliere, analizzare, valorizzare e tutelare le testimonianze della storia, dell’arte, del paesaggio e della cultura in particolare del Perginese e di assumere tutte le iniziative atte a salvaguardare la loro esistenza e ad approfondirne e diffonderne la conoscenza, anche in rete con Istituzioni, Enti e Associazioni.

Essa ha come scopo inoltre:

  • la diffusione della propria attività, anche attraverso l’organizzazione di seminari, convegni, mostre, manifestazioni, spettacoli e la pubblicazione di saggi, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale;
  • la promozione di attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze storiche e artistiche, capacità che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere.

ART. 5

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità e lo scopo del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.

ART. 6

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda scritta di adesione al Consiglio Direttivo indicando le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) e dichiarando la propria volontà di attenersi alle norme previste dallo Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 7

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le attività, di tutti i servizi, della struttura e di tutte le prestazioni attuate dall’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto in Assemblea.

ART. 8

I soci decadono quando: si rendono morosi del pagamento della quota annuale di adesione.

Sono espulsi o radiati quando:

  1. non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, degli organi sociali, delle delibere assembleari;
  2. quando arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Le espulsioni o radiazioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 9

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. a) l’Assemblea dei Soci;
  2. b) il Consiglio Direttivo:
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Vicepresidente
  5. d) il Segretario;
  6. e) il Tesoriere.

ART.10

L’Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per cui sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affìsso nei locali della Associazione e mediante avviso personale o online, almeno 10 giorni prima della riunione, contenente i punti all’ordine del giorno, data ora e luogo dell’Assemblea nonché data luogo ed ora della eventuale seconda convocazione.

 ART. 11

L’Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno. Si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da aleno un terzo dei soci.

Essa viene presieduta dal Presidente il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Tale assemblea:

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • approva il rendiconto economico finanziario annuale;
  • elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  • delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere trascritte nel libro dei verbali assemblee dei soci, devono essere affìsse nei locali della Associazione nei dieci giorni che seguono l’Assemblea.

ART. 12

L’assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare le modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

ART. 14

Le votazioni possono avvenire per alzata dì mano o scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2352 secondo comma del Codice Civile.

ART. 15

II Consiglio Direttivo è composto da 7 consiglieri, eletti dall’Assemblea ordinaria fra i soci; resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario ed è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le delibere si adottano a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

– redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;

– cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea:

– redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– stipula tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;

– cura le attività di rete;

– delibera circa l’ammissione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

– determina l’ammontare della quota associativi annuale e le modalità di versamento;

– svolge tutte le attività necessarie funzionali alla gestione sociale.

ART. 16

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza della Associa/ione e la firma sociale; egli convoca e presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di suo impedimento od assenza tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 17

II Segretario e il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri, restano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Il Segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornato il registro degli associati e redige i verbali.

Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità e i registri contabili. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione.

ART. 18

II Fondo Patrimoniale della Associazione è indivisibile ed è costituito da:

  1. a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  2. b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.
    L’Associazione trarrà le proprie risorse finanziarie da:
  3. a) dalle quote associative. dai contributi, da erogazioni e lasciti diversi;
  4. b) dai contributi annuali degli associati;
  5. c) da convenzioni e contratti con enti pubblici e privati;
  6. d) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
  7. e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dalla Associazione per il perseguimento ed il supporto dell’attività istituzionale.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasmissibili.

ART. 19

II Rendiconto Economico e Finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economica e finanziaria della Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, dei contributi, dei lasciti ricevuti e del patrimonio dell’Associazione. Il rendiconto economico finanziario regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria deve essere regolarmente trascritto nel libro dei verbali delle assemblee dei soci e deve rimanere affisso nei locali sede dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.

ART. 20

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. In caso di scioglimento i beni di proprietà dell’Associazione saranno donati alla Biblioteca Pubblica Comunale di Pergine.

ART. 21

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

 

Pergine Valsugana, 28 maggio 2010